SUCCESSIONE NECESSARIA

Il singolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purché non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa.
- Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro.
-  La quota che la legge riserva a costoro si chiama “quota di legittima”, i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di “legittimari” e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l’eredità è devoluta per legge.
-  coniuge
- figli legittimi, legittimati, adottivi
- figli naturali
- ascendenti legittimi
Se all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
- disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto 
- legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari
 
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