RINUNCIA ALL’EREDITÀ

ART. 520 C.C. …la rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale. Deve risultare da atto formale e a norma dell’ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l’eredità. 
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.
 
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