CAPACITÀ DI SUCCEDERE

Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.
 
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