DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Per i beni immobili  o  diritti  reali  immobiliari  compresi nell'attivo  ereditario  i  beneficiari  devono  corrispondere  le  imposte
ipotecarie e catastali  rispettivamente  nella  misura  del  2%  e  dell'1%.
L'importo minimo da versare è comunque di Euro 168,00 per ogni tributo.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall’apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.
Gli  eredi  e  i  legatari  che presentano la dichiarazione di  successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle  Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
 
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RINUNCIA ALL’EREDITÀ

ART. 520 C.C. …la rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale. Deve risultare da atto formale e a norma dell’ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l’eredità. 
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.
 
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CAPACITÀ DI SUCCEDERE

Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.
 
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PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO

Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere. Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.
Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi.
 
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REVOCA DEL TESTAMENTO

Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore
La revoca può essere:
  • Espressa: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento
  • Tacita: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente. 

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